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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
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Testo in vigore dal:  3-10-1981 al: 2-12-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli;
di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti".
Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del venti per cento.
Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.