LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
Testo in vigore dal: 16-6-2002
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                              Art. 14.

  Gli  avanzi  finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano
stati  adottati  i  provvedimenti previsti dalla presente legge, sono
devoluti,  salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme
istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato.
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.15  APRILE  2002, N. 63, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112))