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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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Testo in vigore dal:  16-6-2002
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Art. 14


Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato.
((COMMA ABROGATO DAL D.L.15 APRILE 2002, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112))