DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
                       (Detrazioni per oneri) 
 
  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se  non  deducibili  nella
determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo: 
    a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,  nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti  dei  redditi  dei
terreni dichiarati; 
    b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche'  le
quote di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
mutui garantiti da  ipoteca  su  immobili  contratti  per  l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro  un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato  nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Non si tiene conto  del  suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno  nuovo  di
importo non superiore alla residua quota di capitale  da  rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di  acquisto
di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a  condizione  che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per  finita  locazione  e  che
entro un anno  dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia  adibita  ad
abitazione principale. Per abitazione principale  si  intende  quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo  d'imposta  nel  corso  del
quale e' variata  la  dimora  abituale;  non  si  tiene  conto  delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si
tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri
permanenti in istituti di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che
l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel   caso   l'immobile
acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'  immobiliare
e'  adibita  a  dimora  abituale,   e   comunque   entro   due   anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o  di
piu' contratti  di  mutuo  il  limite  di  4.000  euro.  e'  riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta,  nello  stesso  limite
complessivo e alle stesse  condizioni,  anche  con  riferimento  alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti  di  unita'  immobiliari  di   nuova   costruzione,   alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a  titolo  di  rimborso  degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione  relativi
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora  indivisi.  Se  il
mutuo e' intestato ad entrambi  i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
in caso di coniuge fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (165) 
    b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati  pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita' 
    c) Le spese sanitarie, per la parte che  eccede  lire  250  mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche  e  di
assistenza specifica, diverse da quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere,  nonche'
dalle spese sostenute  per  l'acquisto  di  alimenti  a  fini  medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del  Registro  nazionale  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del  5  luglio  2001,  con
l'esclusione  di  quelli  destinati  ai  lattanti.  Ai   fini   della
detrazione la spesa sanitaria  relativa  all'acquisto  di  medicinali
deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale  contenente
la specificazione della natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e
l'indicazione  del  codice  fiscale  del   destinatario.   Le   spese
riguardanti   i    mezzi    necessari    all'accompagnamento,    alla
deambulazione, alla locomozione  e  al  sollevamento  e  per  sussidi
tecnici e informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
periodo, con ridotte o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,  rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)  ed  f),  e  54,  comma  1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i   veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo  cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi  i
cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle  caratteristiche  da
stabilire con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Tra  i  mezzi
necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi   gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui  dal  Pubblico  registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato  cancellato
da detto registro, e con riferimento a un solo  veicolo,  nei  limiti
della  spesa  di  lire  trentacinque  milioni  o,  nei  casi  in  cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non  ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto   l'eventuale   rimborso   assicurativo.   E'    consentito,
alternativamente, di ripartire  la  predetta  detrazione  in  quattro
quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima  ripartizione
della  detrazione  in  quattro  quote  annuali  di  pari  importo  e'
consentita, con riferimento alle altre spese  di  cui  alla  presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il
limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico  del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto  di  contributi  o
premi di assicurazione da lui versati e per i  quali  non  spetta  la
detrazione d'imposta o  che  non  sono  deducibili  dal  suo  reddito
complessivo  ne'  dai  redditi  che   concorrono   a   formarlo.   Si
considerano, altresi', rimaste a carico  del  contribuente  le  spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di  ritenuta.
(128)(187) 
    c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  ((di  euro  550)),
limitatamente alla parte che eccede  euro  129,11.  Con  decreto  del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali  per
le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; 
    c-ter) le spese sostenute per i servizi  di  interpretariato  dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381; 
    d) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
(174) 
    e) le spese per frequenza di corsi  di  istruzione  universitaria
presso universita' statali e non statali, in  misura  non  superiore,
per le universita' non statali, a quella  stabilita  annualmente  per
ciascuna   facolta'   universitaria   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse   e
contributi dovuti alle universita' statali; (174) 
    e-bis) le spese per la  frequenza  di  scuole  dell'infanzia  del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo  grado
del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,  per  un  importo
annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a  decorrere  dall'anno
2019  per  alunno  o  studente.  Per  le  erogazioni  liberali   alle
istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento  dell'offerta  formativa
rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che  non  e'
cumulabile con quello di cui alla presente lettera; 
    e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di  maggiorenni,
con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)  fino  al
completamento  della  scuola  secondaria  di   secondo   grado,   per
l'acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di  sussidi   tecnici   e
informatici, di cui alla legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di  strumenti  compensativi  che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi  graduali
di  apprendimento  delle  lingue  straniere,  in   presenza   di   un
certificato medico che  attesti  il  collegamento  funzionale  tra  i
sussidi  e  gli  strumenti  acquistati  e   il   tipo   di   disturbo
dell'apprendimento diagnosticato; (189) 
    e-quater) le spese, per un importo non superiore  a  1.000  euro,
sostenute da contribuenti con reddito  complessivo  non  superiore  a
36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento  di  ragazzi  di
eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a  scuole
di musica iscritte nei registri regionali nonche'  a  cori,  bande  e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica.(200) 
    f) i premi per assicurazioni aventi per  oggetto  il  rischio  di
morte o di invalidita' permanente non inferiore al  5  per  cento  da
qualsiasi  causa  derivante,  ovvero  di  non   autosufficienza   nel
compimento  degli  atti  della  vita  quotidiana,  se  l'impresa   di
assicurazione non ha  facolta'  di  recesso  dal  contratto,  per  un
importo complessivamente non superiore a  euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014  e,  a
decorrere  dallo  stesso  periodo   d'imposta,   a   euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte  o  di  invalidita'  permanente.  A  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi  per  assicurazioni  aventi
per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone
con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero  delle
finanze, sentito l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali  devono
rispondere  i  contratti   che   assicurano   il   rischio   di   non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro  dipendente  e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto  limite,  anche  dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro  ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
    f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso
abitativo; (189) (202) 
    g) le spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella  misura  effettivamente  rimasta  a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie  per
legge, deve risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
competente soprintendenza  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali, previo  accertamento  della  loro  congruita'  effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   mutamento   di
destinazione   dei   beni   senza   la   preventiva    autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e  ambientali,  di  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed  ambientali  da'  immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del  diritto  alla
detrazione; dalla data di ricevimento della  comunicazione  inizia  a
decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione  dei
redditi; 
    h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di  comitati  organizzatori  appositamente  istituiti  con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute  senza  scopo  di  lucro,  che
svolgono  o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
documentazione di  rilevante  valore  culturale  e  artistico  o  che
organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in  base  ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la  protezione
o il restauro delle cose  indicate  nell'articolo  1  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
per ogni altra manifestazione  di  rilevante  interesse  scientifico-
culturale anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
studi, le ricerche,  la  documentazione  e  la  catalogazione,  e  le
pubblicazioni relative ai beni  culturali.  Le  iniziative  culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente  comitato  di
settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e  ambientali,
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che  deve  approvare
la previsione di spesa ed il conto consuntivo.  Il  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte  a  favore  delle  associazioni  legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni  siano  utilizzate
per gli scopi indicati nella presente lettera e  controlla  l'impiego
delle  erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono,  per  causa  non
imputabile  al  donatario,  essere  prorogati  una  sola  volta.   Le
erogazioni  liberali  non  integralmente   utilizzate   nei   termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel  caso  di  attivita'  o
manifestazioni in cui  essi  siano  direttamente  coinvolti,  e  sono
destinate ad un  fondo  da  utilizzare  per  le  attivita'  culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni  culturali  e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  al  centro
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze  l'elenco  nominativo   dei   soggetti   erogatori,   nonche'
l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro  il   31   dicembre
dell'anno precedente; 
    h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore  normale  dei
beni ceduti  gratuitamente,  in  base  ad  apposita  convenzione,  ai
soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); 
    i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture, per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. 
    i-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N.  117;  (186)
(187) 
    i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro   per   un   importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500  euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
    i-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  3  LUGLIO  2017,  N.  117;
(186) (187) 
    i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a  210  euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi  di
eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad  associazioni  sportive,  palestre,
piscine ed  altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla
pratica sportiva  dilettantistica  rispondenti  alle  caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  o
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, e le attivita' sportive; 
    i-sexies) i  canoni  di  locazione  derivanti  dai  contratti  di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di
ospitalita',  nonche'  agli  atti  di  assegnazione  in  godimento  o
locazione,  stipulati  con  enti  per   il   diritto   allo   studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un  corso  di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da  quello
di residenza,  distante  da  quest'ultimo  almeno  100  chilometri  e
comunque in una provincia diversa,  per  unita'  immobiliari  situate
nello stesso comune in  cui  ha  sede  1'  universita'  o  in  comuni
limitrofi, per  un  importo  non  superiore  a  2.633  euro.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. Alle medesime condizioni
ed entro  lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero  da  atti
di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi  della  normativa
vigente nello Stato in cui  l'immobile  e'  situato,  dagli  studenti
iscritti a un corso  di  laurea  presso  un'universita'  ubicata  nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea  o  in  uno  degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che  sono
inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (148) 
    i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in  corso  al  31
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della  distanza  di
cui alla lettera i-sexies) si intende  rispettato  anche  all'interno
della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate; 
    i-sexies.1) i canoni,  e  i  relativi  oneri  accessori,  per  un
importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b); (174) 
    i-sexies.2) le  spese  di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),  alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa. (174) 
    i-septies) le spese, per un importo non superiore a  2.100  euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei  casi  di  non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana,  se
il reddito complessivo non supera 40.000 euro. 
    i-octies)  le  erogazioni  liberali  a  favore   degli   istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo  di
lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione  di  cui  alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,  nonche'  a
favore degli  istituti  tecnici  superiori  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica   e   delle
universita', finalizzate  all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia
scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta  formativa;
la  detrazione  spetta  a  condizione  che  il  versamento  di   tali
erogazioni sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (129) (160) 
    i-novies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma  1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate  mediante  versamento
bancario o postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (161) 
    i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti  ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale  per
un importo non superiore a 250 euro. 
  1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24  per  cento,
per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno  2014,  per
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a  30.000
euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  Paesi  non
appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE). La detrazione e' consentita  a  condizione  che  il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio
postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento  previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
secondo ulteriori modalita' idonee a  consentire  all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono  essere
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. (169) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari  al  19  per  cento  dell'ammontare  complessivo  non
superiore a 5 milioni di lire  degli  interessi  passivi  e  relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione  dipendenti  da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee,  ovvero  a
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1  gennaio
1998  e  garantiti  da  ipoteca,  per  la   costruzione   dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione  principale.  La  detrazione  e'
ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo  da  parte
del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto  reale
dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero  nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori  di  costruzione.  Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'  e  le
condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente
comma. 
  1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria  di
euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di
290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai
non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
  2. Per gli oneri indicati alle lettere c  ),  e),  e-bis),  e-ter),
e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)  del  comma  1  la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse  delle
persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di  cui  alle  lettere  f)  e
i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri  di  cui
alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti  nell'interesse  delle
persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie  che
danno  diritto  all'esenzione   dalla   partecipazione   alla   spesa
sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non  trova  capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese  sanitarie
riguardanti  tali  patologie,  ed  entro  il  limite  annuo  di  lire
12.000.000. Per le spese di cui alla lettera  i-septies)  del  citato
comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi  stabilite,  anche
se sono state sostenute per  le  persone  indicate  nell'articolo  12
ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
medesimo articolo. (189) 
  3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle  societa'  semplici  di  cui
all'articolo 5 la detrazione spetta  ai  singoli  soci  nella  stessa
proporzione  prevista  nel  menzionato  articolo  5  ai  fini   della
imputazione del reddito. 
  3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: 
    a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda
120.000 euro; 
    b) per la parte  corrispondente  al  rapporto  tra  l'importo  di
240.000 euro, diminuito del  reddito  complessivo,  e  120.000  euro,
qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 
  3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo  e'  assunto
al netto del reddito dell'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 3-bis. 
  3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma
1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese  sanitarie
di cui al comma 1, lettera c). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b)  del  comma  28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13,  comma  8)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal  periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (148) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 16, comma 2)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)
che le presenti  modifiche  "si  applicano  a  partire  dall'anno  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
576) che "Qualora  entro  la  predetta  data  non  siano  adottati  i
provvedimenti di cui al comma 575, anche  in  deroga  all'articolo  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  la  misura  della  detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2014.  La  presente  disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle  spese  la
cui detraibilita'  dall'imposta  lorda  e'  riconducibile  al  citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (165) 
  Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito con  modificazioni  dalla
L.  26  giugno  2014,  n.  93,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
9-quinquies) che "I termini previsti alla  lettera  a)  del  comma  1
della nota II-bis) all'articolo 1 della  parte  prima  della  tariffa
annessa al testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,
nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. La disposizione  del
presente comma si applica ai  contribuenti  proprietari  di  immobili
situati nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  elencati  nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (169) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
138) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
84) che l'introduzione delle lettere  i-sexies.1)  e  i-sexies.2)  al
comma 1 del presente articolo decorre  dal  1°  gennaio  2016  al  31
dicembre 2020. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1,  comma  955)  che  le  modifiche
apportate al comma 1, lettere d)  ed  e)  del  presente  articolo  si
applicano a partire dal periodo di imposta 2015. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (186) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 104,  comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84,
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo  X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge  7
dicembre 2000, n. 383". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (187) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172,  ha  disposto  (con  l'art.  5-quinquies,
comma 1) che la modifica di cui al comma 1, lettera c), del  presente
articolo si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018; 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102,  comma  1  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere
fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,  comma  1,  del
medesimo codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2017
continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino
al 31 dicembre 2017". 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104,  comma  1  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
666) che "Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese
sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 770) che  la  modifica  di
cui al comma 1, lettera  f-bis)  del  presente  articolo  si  applica
esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere  dal  1°  gennaio
2018. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (200) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
347) che "La detrazione di cui  all'articolo  15,  comma  1,  lettera
e-quater), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine  di  sostenere
le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spetta  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del  1°  gennaio
2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (202) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  - (con l'art. 119, comma 4) che "Per gli interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, l' aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110
per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre
2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione
del corrispondente  credito  ad  un'impresa  di  assicurazione  e  di
contestuale stipulazione di una  polizza  che  copre  il  rischio  di
eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma  1,
lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano  agli  edifici  ubicati  nella  zona
sismica 4 di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003"; 
  - (con l'art. 119, comma 4-bis) che  "La  detrazione  spettante  ai
sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per  la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a  fini
antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei  limiti  di  spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi"; 
  - (con l'art. 119, comma 9) che le presenti modifiche si  applicano
agli interventi previsti dallo stesso art. 119, comma 9; 
  - (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non  si
applicano  alle  unita'  immobiliari  appartenenti   alle   categorie
catastali A/1, A/8 e A/9".