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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 48

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986

Art. 3

Interventi di recupero
1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.
2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.
4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.
5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.
8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.
9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.