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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 48

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga dei termini
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;
2) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
3)
((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
;
((3))
4) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
5) il termine contenuto nell'articolo 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.
2. Il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986.
Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.
4. È prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.
5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.(2)
6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986 n. 309, ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.