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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  19-4-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Contributi per la ricostruzione e la riparazione
1.
((Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento))
.
2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;
c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.
4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.
5.
((La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma))
.
6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.
7.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80))
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8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.
9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
((
9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981
))