DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 19-4-1984
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
          Contributi per la ricostruzione e la riparazione

  1. ((Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della
legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al
costo  di  intervento  moltiplicato  per  la  superficie  complessiva
dell'unita'  immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il  costo  di  intervento  per  la  determinazione  del contributo e'
fissato  annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che
si   applica   a   tutte   le   assegnazioni  disposte  nell'anno  di
riferimento)).
  2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari:
    a)  al  60  per  cento  del  contributo  massimo  previsto per la
ricostruzione;
    b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di
riparazione  che  necessitano  di opere di adeguamento antisismico in
zone classificate con indice di sismicita' da S = 9 a S = 12;
    c)  all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi
di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti
urbanistici,  nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata
non  utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico
e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
  3.  I  contributi  indicati  nel  presente articolo sono maggiorati
delle   somme   occorrenti   per   la   realizzazione,   a   servizio
dell'alloggio,   di   superfici   non   residenziali,  anche  se  non
preesistenti  all'evento  sismico,  nei limiti del 40 per cento della
superficie residenziale utile ammessa a contributo.
  4.  I  predetti  contributi  sono  altresi'  maggiorati delle somme
necessarie  alla  realizzazione  di una superficie non superiore a 18
metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.
  5.  ((La  spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle
superfici  non  residenziali  di  cui  ai commi 3 e 4 non puo' essere
superiore,  per  ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo
d'intervento come definito dal precedente comma)).
  6.  Per  la  costruzione  e la riparazione delle parti comuni di un
edificio  con  piu'  unita' immobiliari, limitatamente alle quote non
riferibili   alle  unita'  ammesse  a  contributo,  e'  assegnato  un
contributo   nella   misura  massima  del  25  per  cento  del  costo
d'intervento,  come  determinato  nel presente articolo, moltiplicato
per la superficie complessiva di detta quota.
  7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80)).
  8.  Le  spese  relative  alla  ricostruzione e alla riparazione dei
locali  destinati ad attivita' agricole sono ammesse a contributo nel
limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento
del  costo  di  intervento,  come determinato ai sensi dei precedenti
commi.
  9.   Sono   abrogati  i  commi  primo,  secondo,  quarto  e  quinto
dell'articolo  10  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni.
((9-bis.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 9 della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  come  modificate  nei  precedenti  commi, si
applicano   anche   alle  unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  di
abitazione  da  riparare  a seguito degli eventi sismici del novembre
1980 o del febbraio 1981)).