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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1984 al: 18-4-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga dei termini
1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.
3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.
4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-bis dello stesso decreto-legge, così come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non può assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune può procedere alla sostituzione con altro tecnico.
6. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se già arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.