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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953

Misure in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  3-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:


IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO

Reddito Aliquota
(scaglioni in milioni di lire) %
- -
fino a 11 18
oltre 11 fino a 24 27
oltre 24 fino a 30 35
oltre 30 fino a 38 37
oltre 38 fino a 60 41
oltre 60 fino a 120 47
oltre 120 fino a 250 56
oltre 250 fino a 500 62
oltre 500 65
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è elevata, a partire dal 1 gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data è altresì elevata a lire 252.000 la detrazione spettante a fronte delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamente, a lire 270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello stesso articolo. È infine elevato, a partire dalla stessa data, a lire 2.750.000 il limite di redditualità previsto nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il reddito complessivo netto non supera lire 10 milioni ovvero lire 36.000 se lo stesso reddito supera detto importo";
all'articolo 16, nel primo comma, è aggiunta la seguente lettera:
"c) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, nella misura di:
lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9 milioni di lire;
lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;
lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;
lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;
lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire;
se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione";
all'articolo 16, nel secondo comma, dopo le parole "si detrae dall'imposta" sono aggiunte le seguenti: ", oltre alla ulteriore detrazione di cui alla lettera c) del comma precedente eventualmente spettante alle condizioni ivi previste,";
all'articolo 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza della imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile";
dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - Se alla formazione della base imponibile concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui all'articolo 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non cumulabile con la detrazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il reddito, di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale reddito è superiore a 6 milioni, ma non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, è superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.
La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile";
all'articolo 20, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono soltanto le detrazioni previste dalle lettere a) e c) di detto articolo";
il quinto comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale"";
all'articolo 72-bis, primo comma, le parole "dodici milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni di lire", e le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;
b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;
c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;
d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento".
Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".
L'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000.
((2))

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1983.
I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali conguagli di imposta relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1983 devono essere effettuati, per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983.
In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1 dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente; nonché i nuovi importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabiliti dal presente articolo. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto che l'originario art. 4 è sostituito dal presente art. 3.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 dicembre 1983, n. 653, convertito, senza modificazioni, dalla L. 28 gennaio 1984, n. 6, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a L. 4.800.000."; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'art. 1 del medesimo decreto ha effetto dal 1° gennaio 1984