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LEGGE 27 settembre 1982, n. 683

Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.

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Testo in vigore dal:  29-9-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.
Relativamente agli stessi redditi:
1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:
L. 18.000 per un figlio;
L. 36.000 per due figli;
L. 54.000 per tre figli;
L. 72.000 per quattro figli;
L. 102.000 per cinque figli;
L. 144.000 per sei figli;
L. 186.000 per sette figli;
L. 276.000 per otto figli;
L. 114.000 per ogni altro figlio.
2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;
3) il limite di redditualità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;
4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.