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LEGGE 14 novembre 1981, n. 645

Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1982)
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Testo in vigore dal:  29-9-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole "lire 180.000".
((1))

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), è elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977 n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.
Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1982, n. 683 ha disposto (con l'art. 1,comma 1) che:"Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982".