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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953

Misure in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 15-3-1983
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in materia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1982; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
dell'imposta  locale  sui  redditi  per  il  biennio  1982-1983,   la
determinazione dei redditi  dominicali  dei  terreni  e  dei  redditi
agrari e' effettuata per l'intero territorio nazionale  moltiplicando
per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto. 
  Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
dell'imposta locale sui  redditi  per  l'anno  1982,  i  redditi  dei
fabbricati si determinano  moltiplicando  le  corrispondenti  rendite
iscritte in catasto per i seguenti coefficienti: 
    

             I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

                                        Simboli delle    Coefficienti
                                          Categorie
GRUPPO A (Unita' immobiliari per uso di
   abitazioni o assimilabili):

Abitazioni di tipo signorile. . .            A/1             300
Abitazioni di tipo civile . . .              A/2             230
Abitazioni di tipo economico. . .            A/3             210
Abitazioni di tipo popolare. . .             A/4             180
Abitazioni di tipo ultrapopolare. . .        A/5             170
Abitazioni di tipo rurale. . .               A/6             180
Abitazioni in villini. . .                   A/7             270
Abitazioni in ville. . .                     A/8             340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici
e storici . . .                              A/9             150
Uffici e studi privati                       A/10            380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi      A/11            195


                                        Simboli delle
                                          categorie      Coefficienti
GRUPPO B (Unita' immobiliari per uso di
   alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri,
    orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,
    caserme                                  B/1             250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli
    costruiti o adattati per tali speciali
    scopi e non suscettibili di destinazione
    diversa senza radicali trasforma-
    zioni)                                   B/2             250
Prigioni e riformatori                       B/3             250
Uffici pubblici                              B/4             250
Scuole e laboratori scientifici              B/5             250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,
          accademie che non hanno sede in
          edifici della categoria  A/9       B/6             150
Cappelle ed oratori non destinati
    all'esercizio pubblico dei culti         B/7             250
Magazzini sotterranei per depositi di
      Derrate                                B/8             250



GRUPPO C (Unita' immobiliari a destinazione
   ordinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe                            C/1             350
Magazzini e locali di deposito               C/2             305
Laboratori per arti e mestieri               C/3             305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi    C/4             305
Stabilimenti balneari e di acque curative    C/5             305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse       C/6             305
Tettoie chiuse o aperte                      C/7             305


      II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti
  per le speciali esigenze di un'attivita'
   industriale o commerciale e non
   suscettibili di una destinazione
   estranea alle esigenze suddette
   trasformazioni)                      . da D/1 a D/9       350

      III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unita' immobiliari che, per le
   singolarita' delle loro caratteristiche,
   non siano raggruppabili in classi)   . da E/1 a E/ 9      210

    
 
  Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione  del  reddito  di
lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non e' ammessa  la
deduzione forfettaria dei costi ed oneri  non  documentati  prevista,
rispettivamente, dall'articolo 50, terzo comma, e  dall'articolo  72,
primo comma, n. 12, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle  imprese
indicate nel primo comma dell'articolo 1  del  decreto  del  Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
288   del   22   ottobre   1979,   nonche'   degli   intermediari   e
((rappresentanti di commercio)), le deduzioni forfettarie  dei  costi
ed  oneri  non  documentati   nelle   seguenti   misure   percentuali
dell'ammontare lordo dei ricavi: 3 per cento dei  ricavi  fino  a  12
milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e  fino  a
150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni  e
fino a 180  milioni  di  lire.Per  il  periodo  di  imposta  1982  la
percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' elevata dal
sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui  alle  lettere
a), b), c) e d) del primo comma  dell'articolo  72-bis  del  medesimo
decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento,  dal  15
al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento. 
  In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, il versamento delle ritenute  alla  fonte  sui  redditi  di  cui
all'articolo 26, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  maturati  nell'anno  1982,
ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di  due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti.  La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare.(1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 febbraio 1983, n.53 ha disposto che gli originari artt. 1,
2, 5 comma 2, sono sostituiti dal presente art. 1.