DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 31-12-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 72.
                           Imprese minori



Nei  confronti  delle  imprese che secondo le norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse
alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il
regime  normale  il  reddito d'impresa e' costituito dalla differenza
tra   l'ammontare   complessivo   dei   ricavi,   delle   plusvalenze
patrimoniali  e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo
dei seguenti costi:

1)  costo  dei  beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei
beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;

2)  costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario
non superiore a un milione di lire;

3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di
costo unitario superiore a un milione di lire;

4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

5)  compensi  e  altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a
ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;

6) canoni di locazione;

7) interessi passivi;

8) premi di assicurazione;

9) spese per illuminazione e per energia motrice;

10) costo dei carburanti e lubrificanti;

11)   perdite,  sopravvenienze  passive  e  minusvalenze  di  cui
all'art. 57;

((12)  tutti  gli  altri costi e spese documentati. I Costi e gli
oneri  non  documentati  sono  deducibili  nelle seguenti percentuali
dell'ammontare  lordo  dei  ricavi:  2 per cento dei ricavi fino a 12
milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50
per  cento  dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali
sono  aumentate  rispettivamente  al  6  per  cento, al 3 per cento e
all'1,50  per  cento  nei  confronti delle imprese indicate nel primo
comma  dell'art.  1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979,
nonche'  degli intermediari e rappresentanti di commercio)).
 Il
reddito  delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono
esonerate  anche  dalla  tenuta  della  contabilita'  semplificata e'
determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.