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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  31-12-1980
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Art. 72

Imprese minori




Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi:

1) costo dei beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei
beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;

2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario
non superiore a un milione di lire;

3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di
costo unitario superiore a un milione di lire;

4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a
ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;

6) canoni di locazione;

7) interessi passivi;

8) premi di assicurazione;

9) spese per illuminazione e per energia motrice;

10) costo dei carburanti e lubrificanti;

11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui
all'art. 57;

((12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli
oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio))
.
Il
reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.