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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 50

Determinazione del reddito di lavoro autonomo




Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è
costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.

Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura
forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono
costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.

I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello
stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione. (15A)

((Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non
é superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale))
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AGGIORNAMENTO (15A)

Il D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856, ha disposto (con l'art. 2) che
"Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1982."