DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 2-3-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50.
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo



Il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e  professioni e'
costituito  dalla  differenza  tra  i  compensi percepiti nel periodo
d'imposta  e  le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione
effettivamente sostenute nel periodo stesso.

Sono  deducibili  anche le spese per l'acquisto di beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia
superiore  a  cinquecentomila  lire.  Per gli altri beni strumentali,
tranne  gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione
quote  annuali  di  ammortamento  nella misura massima stabilita, per
categorie  omogenee,  in  apposita  tabella approvata con decreto del
Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

I  costi  e  oneri  non  documentati  sono  deducibili nella misura
forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

I  redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono
costituiti  dall'ammontare  complessivo  delle  somme percepite sotto
qualsiasi  forma  e denominazione ed anche a titolo di partecipazione
agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate
fuori  dal  comune  del  domicilio fiscale, delle somme documentate e
rimborsate  per  spese  di  viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del
dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.

I  redditi  indicati  nel  predetto  comma,  lettere b) e c), dello
stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme
percepite  sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di
partecipazione  agli  utili,  ridotto del trenta per cento per quelli
indicati  alla  lettera  b)  a  titolo di deduzione forfettaria delle
spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi
di  cui  alla  lettera  b) derivanti dalla utilizzazione economica di
diritti acquisiti per successione o donazione. (15A)

((Se  l'ammontare  dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non
e'   superiore   a   18   milioni   di  lire,  il  reddito  derivante
dall'esercizio  di  arti e professioni e' determinato, in deroga alle
disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento
dell'ammontare  dei  compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento
dell'ammontare  dei  compensi  superiori  a  10  milioni  ma non a 14
milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a
14  milioni  ma  non  a  18  milioni di lire. Il contribuente che non
intende  avvalersi  di  questa  disposizione deve darne comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione annuale)).


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AGGIORNAMENTO (15A)

Il D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856, ha disposto (con l'art. 2) che
"Le  disposizioni  recate  dall'art.  1  hanno effetto dal 1 gennaio
    1982."