DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. 856

Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Testo in vigore dal: 22-1-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972  n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Visto l'art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  597,  recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  quarto  comma  dell'art.  50  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
  "I  redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono
costituiti  dall'ammontare  complessivo  delle  somme percepite sotto
qualsiasi  forma  e denominazione ed anche a titolo di partecipazione
agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate
fuori  dal  comune  del  domicilio fiscale, delle somme documentate e
rimborsate  per  spese  di  viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del
dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.
  I  redditi  indicati  nel  predetto  comma,  lettere b) e c), dello
stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme
percepite  sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di
partecipazione  agli  utili,  ridotto del trenta per cento per quelli
indicati  alla  lettera  b)  a  titolo di deduzione forfettaria delle
spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi
di  cui  alla  lettera  b) derivanti dalla utilizzazione economica di
diritti acquisiti per successione o donazione".