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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1983, n. 653

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 1984, n. 6 (in G.U. 31/01/1984, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1984)
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Testo in vigore dal:  3-12-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a L. 4.800.000.