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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1983, n. 653

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 1984, n. 6 (in G.U. 31/01/1984, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1984)
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Testo in vigore dal: 3-12-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  che  consentano  di  adeguare  i  limiti dei redditi di
lavoro  dipendente  ed  assimilati,  ai  fini dell'applicazione della
detrazione  di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge
n.  953,  e  l'importo  dell'indennita' di trasferta che non concorre
alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai fini dell'applicazione
dell'IRPEF;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3
del   decreto-legge   30  dicembre  1982,  n.  953,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' elevato a L.
4.800.000.