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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787

Disposizioni fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1982)
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Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


Con effetto dal 1 gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a L. 130.000 e l'importo di L. 3.000.000 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981 n. 490, è elevato a L. 3.500.000.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 3) che "l'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. "