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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  19-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978 è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi gia costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresa gli importi già distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale. (2) La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 con il limite massimo di 120 metri quadrati per uniti abitativa, ovvero può provvedere mediante acquisizioni e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possano essere ultimati entro il 31 dicembre 1980. (2)
È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.
Entro il 31 gennaio 1980 i proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:
a) prezzo;
b) ubicazione e caratteristica dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;
c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. (2)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136))

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.
I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su motivata relazione dei propri organi tecnici, che fa stato, per quanto riguarda la congruità, anche in sede di controllo con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge.
Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, gli stessi possono destinare i fondi disponibili alla costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati.
L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai sensi del presente articolo e effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, nonché, in subordine, dei soggetti occupanti alloggi di servizio di proprietà dell'amministrazione o di aziende autonome dello Stato, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di rilascio, sempre che:
1) il provvedimento di rilascio non sia stato ancora eseguito, ovvero sia stato eseguito dopo il 1 gennaio 1979, qualora gli interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti pubblici;
2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;
3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1979, n. 457;
4) gli interessati non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonché il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;
b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.
Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.
Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio.
I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 luglio 1980, n. 385 ha disposto (con l'art. 6 commi 1, 2 e 3) che "il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 è prorogato al 30 settembre 1981", che "il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981" e che "il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980."