LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 30-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
      (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)

  Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo
dell'immobile locato.
  Il  valore  locativo  e'  costituito  dal prodotto della superficie
convenzionale  dell'immobile  per il costo unitario di produzione del
medesimo.
  Il  costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato
per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
  Gli  elementi  che  concorrono  alla  determinazione  del canone di
affitto,  accertati  dalle  parti,  vanno  indicati  nel contratto di
locazione.
  Se  l'immobile  locato e' completamente arredato con mobili forniti
dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto,
il  canone  determinato  ai  sensi  dei  commi precedenti puo' essere
maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
  COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".