stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  23-8-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-bis



Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.
La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.
In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.
Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;
c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. (5) (6) (7) (8) (9)
((10))

Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 22 giugno 1977 (in G.U. 27/07/1977, n. 204) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 8 agosto 1977, n. 546 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 luglio 1978 (in G.U. 31/08/1978, n. 244) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già fissato al 30 giugno 1978, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 5 dicembre 1981 (in G.U. 28/01/1982, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 per dette imprese. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 15 gennaio 1986 (in G.U. 24/02/1986, n. 45) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali ed al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 2 luglio 1988 (in G.U. 8/8/1988, n. 185) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 per le medesime imprese artigiane, commerciali e turistiche".