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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal: 3-11-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze  per  le
popolazioni dei comuni della regione  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti
dal terremoto del maggio 1976; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro  e  per  il
bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al fine di avviare  la  ricostruzione  nei  comuni  indicati  dalla
regione Friuli-Venezia Giulia in sede di  determinazione  delle  zone
colpite dagli ((eventi sismici del  maggio  e  settembre  1976)),  ai
sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio  1976,  n.  15,  e'
assegnato alla regione stessa un  contributo  speciale  di  lire  200
miliardi. , nonche' un contributo speciale di lire dieci miliardi per
il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli  esercizi  dal  1977  al
1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato  alla  concessione  di
contributi in conto interessi. 
  Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega
agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale,
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    1) Industria, commercio, artigianato e turismo: 
      concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane  e
turistiche singole o associate e alle cooperative di  contributi  per
investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli  allacciamenti,
i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la  conservazione
e il trasporto dei prodotti e la ricostituzione delle scorte  singole
o associate e alle cooperative. Il contributo  potra'  estendersi  ad
opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso
di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in  conto
interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovra'
tener conto del concorso stesso. 
    2) Agricoltura: 
      a) concessione di contributi di pronto  intervento  da  erogare
alle aziende agricole singole ed associate, secondo le  modalita'  da
fissare con legge  regionale.  Sono  riconosciute,  nel  loro  intero
ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  e  che  riguardano  la  raccolta,  il   trasporto,
l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in  genere  ogni  urgente
intervento (compreso l'acquisto di attrezzature  necessarie)  rivolto
alla  salvaguardia  del  bestiame,  dei  prodotti  zootecnici  e  dei
foraggi; 
    b) concessione di contributi per la ricostituzione  delle  scorte
vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali
e interaziendali, degli impianti collettivi e delle  opere  pubbliche
di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalita' da  stabilire
con legge regionale; 
    c) i contributi diretti al ripristino,  di  cui  alla  precedente
lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento  fino  ad  un
massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza; 
    3) Opere pubbliche ed edilizia: 
      a)  riattamento  e  ripristino  delle  abitazioni   danneggiate
mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili; 
      b) concessione di contributi  sulla  spesa  occorrente  per  la
riparazione o la ricostruzione di  fabbricati  urbani  di  proprieta'
privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola
unita' immobiliare abitativa, il contributo potra' essere di  importo
pari alla spesa occorrente per le opere necessarie; 
      c) ripristino o ricostruzione di  edifici  pubblici  e  di  uso
pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonche'
di ogni altra opera di interesse degli enti locali; 
      d)  erogazione  di  eventuali  sovvenzioni  straordinarie  agli
istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie; 
      e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi  componibili
da destinare ai comuni ed alle province per le zone in  cui,  per  le
devastazioni causate dal  sisma,  non  sia  possibile  provvedere  ad
assicurare il servizio scolastico dal 1 ottobre 1976. 
      f) acquisto  eventuale  di  abitazioni  mobili  o  ad  elementi
Componibili; 
  La ricostruzione dovra' avvenire nelle aree di  insediamento  degli
abitati gia' esistenti, salvo che prevalenti motivi  tecnici  rendano
necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito. 
  I lavori  di  ricostruzione  e  le  riparazioni  strutturali  degli
edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto  delle  prescrizioni
di cui alla legge 2 febbraio  1974,  n.  64,  anche  nei  comuni  non
classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima. 
  Con  legge  regionale  saranno  determinate  le   modalita'   degli
interventi nonche' le procedure relative, anche in deroga alle  norme
vigenti.  Per  le  riparazioni  non  e'   richiesta   la   preventiva
autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo  18  della
legge 2 febbraio 1974, n. 64. 
  I controlli relativi alle deroghe di  cui  alla  legge  2  febbraio
1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia. 
  I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione  del  presente
articolo nonche' quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra
citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo  della  Corte
dei conti, in deroga all'art. 35 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 novembre 1975, n. 902. 
  Entro 6 mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
regione Friuli-Venezia Giulia  in  collaborazione  con  i  competenti
organi dell'amministrazione dello  Stato,  provvede  all'accertamento
dei  danni  causati  dagli  eventi  sismici  del  maggio  1976,   per
l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  legislativi,  statali  e
regionali, anche ai fini dei contributi speciali  da  assegnare  alla
regione.