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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1388 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Agevolezze fiscali per la preparazione dei vini, marsala e vermouth.


L'art. 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma, dell'art. 9 dell'allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70%. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth, è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.
"Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.
"Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e purché la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala, destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare". (8) (10)
((11))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto- legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4- bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento ad eccezione del vino Marsala".