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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408 (in G.U. 02/08/1984, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal:  3-8-1984
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Art. 4-bis

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1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati
))