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LEGGE 3 dicembre 1948, n. 1388

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

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Testo in vigore dal:  5-12-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:
a) all'art. 1, secondo comma, dopo le parole "propilico e isopropilico, i quali" aggiungere tra due virgole "agli effetti del presente decreto";
b) all'art. 23 aggiungere il seguente comma: "Il Ministro per le finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri sessanta giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI