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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2023, n. 228

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia. (24G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2024
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  21-2-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;
Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia sottoscritta, in data 16 giugno 2023, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha inviato le proprie osservazioni di dissenso ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» nonché l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 139;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249:
«Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.»
«Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.»
«Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.»
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191.
- Si riporta il comma 5 dell'art. 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97:
«5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità.
A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico."
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due".
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilità a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
g) la reperibilità;
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» - Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, si vedano le note alle premesse.