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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 17-bis

(Disposizioni economico-finanziarie)
1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonché nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a),
b) e c);
b) dalle risorse già destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b).
3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilità del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttività di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.
4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.
((5))
6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

(12)

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 5, lettere a), b) e c)) che "Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".