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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
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Art. 260

(( (Concorsi straordinari per primo dirigente). ))
((
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;
b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;
c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.
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