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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2023, n. 228

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia. (24G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2024
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  recante:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Viste le disposizioni degli articoli 136,  137  e  139  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
  Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137  del  citato
decreto legislativo n. 217  del  2005,  relative  alle  modalita'  di
costituzione della delegazione di parte pubblica e della  delegazione
sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,  recante:
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,  recante:
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni  recanti  modifiche  al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  concernente  l'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed
ai compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.  229"  e  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante  "Ordinamento  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   a   norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  Pubblica  amministrazione  in
data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21  dicembre  2019,  recante:   «Individuazione   della   delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la  definizione
dell'accordo per il triennio 2019 - 2021,  riguardante  il  personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale  per  il  personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, per il triennio 2019-2021»; 
  Vista l'ipotesi di accordo  sindacale  relativa  all'armonizzazione
del sistema delle indennita' spettanti al  personale  dei  ruoli  non
direttivi e non dirigenti che  espleta  funzioni  specialistiche  del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del  personale  delle
Forze  di  polizia  sottoscritta,  in  data  16  giugno  2023,  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti   organizzazioni
sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL,  CO.NA.PO.,
UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale
FP CGIL VV.F. non ha  sottoscritto  la  predetta  ipotesi  e  non  ha
inviato le proprie osservazioni di dissenso  ai  sensi  dell'articolo
139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; 
  Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  recante:  «Misure  urgenti   per   la   semplificazione   e
l'innovazione digitale» nonche' l'articolo 15, comma 5,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di  polizia  e  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023, con la quale e'  stata  approvata,  ai
sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto  legislativo  n.
217   del   2005,   l'ipotesi   di   accordo    sindacale    relativa
all'armonizzazione  del  sistema  delle   indennita'   spettanti   al
personale dei  ruoli  non  direttivi  e  non  dirigenti  che  espleta
funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  con
quello del personale delle Forze di polizia e il relativo  schema  di
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo 139; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n.  217,  il  presente  decreto  disciplina  il  sistema  delle
indennita' spettanti al personale  dei  ruoli  non  direttivi  e  non
dirigenti del Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  che  espleta
funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del  suddetto  decreto
legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la  continuita'
del servizio, la qualificazione e l'esperienza  specifica  acquisita,
nonche'  la  previsione  di   benefici   economici   finalizzati   al
mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di
indisponibilita'  dal   servizio   per   infermita',   temporanea   o
permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi  di  decadenza
del brevetto o della licenza ovvero del  titolo  comunque  denominato
abilitativo allo svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso  tecnico
specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina
del sistema delle indennita', di cui agli articoli 3 e  4,  spettanti
al personale dei ruoli non direttivi  e  non  dirigenti  che  espleta
funzioni specialistiche del Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle  relative
nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le  diverse
decorrenze previste dal presente decreto. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  (Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          norma dell'articolo 2 della legge  30  settembre  2004,  n.
          252), pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: 
                «Art.  136  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Nelle
          materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi
          aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo
          e non dirigente del  Corpo  nazionale  sono  oggetto  della
          procedura  di  negoziazione  di   cui   all'articolo   139,
          nell'ambito   del   comparto   autonomo   di   negoziazione
          denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 
                2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale
          di cui al comma 1 ha durata triennale,  sia  per  la  parte
          economica sia per la parte normativa. 
                3. Nei casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si  verte   in   materie   diverse   da   quelle   indicate
          nell'articolo 138 e non disciplinate per il  personale  non
          direttivo  e  non  dirigenziale  del  Corpo  nazionale   da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.» 
                «Art.  137   (Delegazioni   negoziali).   -   1.   Il
          procedimento negoziale intercorre tra  una  delegazione  di
          parte  pubblica  composta  dal  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno
          e dell'economia e delle finanze, o  dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente delegati,  e  una  delegazione  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale del personale non direttivo e non  dirigente  del
          Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la
          pubblica amministrazione, in conformita' alle  disposizioni
          vigenti per il pubblico impiego in materia di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo  conto
          del  dato  associativo;  le  modalita'  di  espressione  di
          quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito  accordo  recepito
          con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui  entrata  in
          vigore  il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione tiene conto del solo dato associativo.» 
                «Art.  139  (Procedura  di  negoziazione).  -  1.  La
          procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica
          amministrazione almeno quattro mesi  prima  della  scadenza
          del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2.  Le
          trattative si svolgono tra i soggetti di  cui  all'articolo
          137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi  di
          accordo.  Il  procedimento  negoziale   si   conclude   con
          l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 
                2.  La  delegazione  di  parte  pubblica,  prima   di
          procedere  alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,
          verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per
          l'ammissione alle trattative ai  sensi  dell'articolo  137,
          che  le  organizzazioni  sindacali   aderenti   all'ipotesi
          rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo. 
                3. Le organizzazioni sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri  e  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
                4. L'ipotesi di accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  e  indiretta,  con   l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a quanto stabilito nel  Documento  di  economia  e  finanza
          (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 
                5. Il Consiglio dei ministri, entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie  ed  esaminate   le   eventuali
          osservazioni di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di
          accordo e il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio  di
          Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia  definito  entro
          novanta giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il  Governo
          riferisce alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti. 
                6. Nel caso in cui la Corte dei  conti,  in  sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sul
          decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o  elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse entro quindici giorni.» 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,
          recante:  «Disposizioni  recanti   modifiche   al   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
          i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante: «Disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge  30  settembre  2004,  n.  252"»  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  6  novembre
          2018, n. 258. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  in  data  27   novembre   2019,   recante:
          «Individuazione della delegazione sindacale  che  partecipa
          al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
          per il triennio 2019 - 2021, riguardante il  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          dicembre 2019, n. 299. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  giugno
          2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio  2019-2021»
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191. 
              - Si riporta il comma 5  dell'art.  17-bis  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: 
                «5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse  destinate
          a  finanziare  le  indennita'   attribuite   al   personale
          inquadrato  nei  ruoli  delle  specialita'   aeronaviganti,
          nautiche e dei sommozzatori sono incrementate  dell'importo
          di euro 1.200.000. Per  il  solo  anno  2018,  gli  accordi
          integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1,  e
          230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
          217,  definiscono  gli  incrementi  dei  vigenti   istituti
          retributivi accessori correlati alle suddette  specialita'.
          A decorrere dall'anno 2019, il  procedimento  negoziale  di
          cui agli articoli 136 e  226  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, definisce: 
                  a)   la   nuova   configurazione   degli   istituti
          retributivi volta a  valorizzare  l'impiego  operativo,  la
          qualificazione e l'esperienza specifica acquisita,  nonche'
          lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; 
                  b) la previsione di benefici economici  finalizzati
          al  mantenimento   delle   indennita'   specialistiche   in
          godimento nei casi di  indisponibilita'  dal  servizio  per
          infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di
          servizio e nei casi  di  decadenza  del  brevetto  o  della
          licenza ovvero del titolo comunque  denominato  abilitativo
          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso   tecnico
          specialistico." 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 16
          luglio  2020,  n.  76,  recante:  «Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco).  -  1.  La  tabella  C  allegata  al
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  sostituita
          dalla tabella C di cui all'allegato A al presente  decreto,
          la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
          rispettivamente disciplinanti, a far data  dal  1°  gennaio
          2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022  le  misure
          dello stipendio tabellare, delle indennita'  di  rischio  e
          mensile, dell'assegno di specificita' e della  retribuzione
          di rischio e di posizione quota  fissa  del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                2.     Gli     effetti     retributivi      derivanti
          dall'applicazione della  tabella  C  di  cui  al  comma  1,
          costituiscono    miglioramenti    economici    ai     sensi
          dell'articolo 12,  comma  5,  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016,  n.  177,  e  dell'articolo  261  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
                2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo  periodo,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  la  parola:
          "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 
                3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili
          esigenze di servizio, connesse  all'attivita'  di  soccorso
          tecnico urgente e alle  ulteriori  attivita'  istituzionali
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  nonche'  al
          correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua  di
          ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
          legge 10 agosto 2000, n.  246  e  dall'articolo  8-ter  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77,   e'
          incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
          a decorrere dall'anno 2022. 
                4. Al fine  di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco nonche' di  razionalizzare  il  quadro  dei  relativi
          istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione
          del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  e'  incrementato  di  euro
          693.011 dal 1° gennaio  2020,  di  euro  3.772.440  dal  1°
          gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio
          2022. 
                5.  Allo  scopo  di  armonizzare  il  sistema   delle
          indennita' spettanti  al  personale  che  espleta  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
          quello del personale delle Forze di polizia, le risorse  di
          cui all'articolo 17-bis, comma 5, del  decreto  legislativo
          29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
                  a) per il settore aeronavigante, di euro  1.161.399
          per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a  decorrere  dall'anno
          2022; 
                  b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153
          per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a  decorrere  dall'anno
          2022; 
                  c)  per  il  settore  nautico,  ivi   compreso   il
          personale che svolge servizio antincendi lagunare, di  euro
          552.576 per l'anno 2021 e di  euro  1.841.920  a  decorrere
          dall'anno 2022. 
                6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine
          di fronteggiare le eccezionali  e  crescenti  esigenze  del
          soccorso pubblico, al personale appartenente al  ruolo  dei
          vigili del fuoco e al ruolo dei capi  squadra  e  dei  capi
          reparto,   nonche'   al   personale    appartenente    alle
          corrispondenti qualifiche dei  ruoli  speciali  antincendio
          boschivo (AIB) a esaurimento e  dei  ruoli  delle  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
          matura nell'anno 2021 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 300. Al medesimo  personale  che
          matura nell'anno 2022 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 400. 
                7. In relazione alla specificita'  delle  funzioni  e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare  il
          miglioramento dell'efficienza  dei  correlati  servizi,  il
          fondo per la retribuzione  di  rischio  e  posizione  e  di
          risultato del personale dirigente di livello  non  generale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
                  a) per la quota  variabile  della  retribuzione  di
          rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di
          euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
                  b) per la retribuzione di risultato di euro  23.346
          dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2022. 
                8. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  7  il
          fondo per la retribuzione  di  rischio  e  posizione  e  di
          risultato del personale dirigente di livello  generale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
                  a) per la quota  variabile  della  retribuzione  di
          rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di
          euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
                  b) per la retribuzione di risultato di  euro  4.659
          dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2022. 
                9. Per il potenziamento  dell'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n.  97,  il  fondo  di  produttivita'  del  personale
          direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
          incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di  euro
          3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio  2022,  anche  per  il
          finanziamento della spesa  connessa  all'istituzione  delle
          posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
                10. Al fine di armonizzare gli  elementi  retributivi
          del personale appartenente ai ruoli  tecnico-operativi  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  con  quelli  del
          personale appartenente alle Forze di polizia,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2021  la  maggiorazione  dell'indennita'  di
          rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto  1990,  n.
          335,  e'  riassorbita  nelle  nuove  misure  previste   per
          l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C
          di cui al comma 1. 
                11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8
          e 9, i fondi di  incentivazione  del  personale  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   sono   annualmente
          incrementati, a decorrere dall'anno  2020,  dalle  risorse,
          indicate  nell'allegato  B   al   presente   decreto.   Gli
          incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi   nonche'   quelli
          riportati  nell'allegato  B  sono  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione. 
                12. L'articolo 14-sexies del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  97,  si  interpreta  nel  senso  che  al
          personale appartenente al gruppo sportivo vigili del  fuoco
          Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31  dicembre
          2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
          124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          si applica l'articolo 261 del medesimo decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. 
                13. Nelle ipotesi  in  cui  il  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
          del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e
          continuativi, ivi compresi  gli  scatti  convenzionali,  un
          trattamento economico inferiore a quello in godimento  allo
          stesso  titolo  all'atto   della   suddetta   applicazione,
          l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno   ad
          personam  pensionabile  da  riassorbire  con  i  successivi
          miglioramenti economici. 
                14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
          articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno  2020,  a  euro
          120 milioni per l'anno  2021  e  a  euro  164,5  milioni  a
          decorrere   dall'anno   2022,   comprensivi   degli   oneri
          indiretti, definiti ai sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni
          di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 e a 7,6 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  133,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno.  Con  successivi  provvedimenti
          normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a  decorrere
          dall'anno  2022,  si  provvede  alla   valorizzazione   del
          personale operativo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di  cui
          all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160. 
                15. Gli effetti giuridici  ed  economici  di  cui  al
          presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai  fini
          previdenziali tali incrementi hanno effetto  esclusivamente
          con  riferimento  ai  periodi   contributivi   maturati   a
          decorrere dalla medesima data. 
                16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta  il  comma  5  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177  recante:  «Disposizioni
          in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «5. Per assicurare i livelli di  funzionalita'  della
          lotta  attiva  contro  gli   incendi   boschivi   e   dello
          spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente  al
          solo  personale  aeronavigante,  le   risorse   finanziarie
          trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi
          dell'articolo 8, comma  1,  lettera  a)  della  legge,  non
          utilizzate ai fini del  trattamento  economico  complessivo
          previsto   dalla   medesima,   confluiscono    nei    fondi
          incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco
          e soccorso pubblico.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato  decreto
          legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 138 (Materie di  negoziazione).  -  1.  Formano
          oggetto del procedimento negoziale: 
                  a)  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, ivi compreso quello  di  lavoro  straordinario,
          secondo parametri appositamente definiti in tale  sede  che
          ne assicurino, nell'ambito delle  risorse  stanziate  dalle
          leggi  finanziarie  per   corrispondere   i   miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  di  diritto  pubblico,
          sviluppi omogenei e proporzionati; 
                  b)  il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i buoni pasto; 
                  c) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari; 
                  d)  la  durata  massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale, i  criteri  di  articolazione  dell'orario  di
          lavoro  giornaliero  e  settimanale,  dei  turni  diurni  e
          notturni e delle turnazioni particolari; 
                  e) i criteri per la mobilita' a domanda; 
                  f) le linee di indirizzo di impiego  del  personale
          in attivita' atipiche; 
                  g) la reperibilita'; 
                  h) il congedo ordinario e straordinario; 
                  i)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  l) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
                  n) le  linee  di  indirizzo  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento  professionale,  per  la  garanzia   e   il
          miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la  gestione
          delle attivita' socio-assistenziali del personale; 
                  o) gli istituti  e  le  materie  di  partecipazione
          sindacale; 
                  p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
                  q)  le  aspettative,  i  distacchi  e  i   permessi
          sindacali; 
                  r)  la  struttura  degli  accordi  negoziali  e   i
          rapporti tra i diversi livelli. 
                2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti  alle
          organizzazioni sindacali rappresentative  del  comparto  di
          cui  all'articolo  136  possono   essere   utilizzati,   ad
          eccezione  dei  dirigenti,  dalle  medesime  organizzazioni
          sindacali rappresentative del comparto di cui  all'articolo
          226, nei  limiti  spettanti  ad  invarianza  di  costi  per
          l'amministrazione.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono
          istituiti  i  seguenti  ruoli  del  personale   del   Corpo
          nazionale che espleta funzioni specialistiche: 
                  a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; 
                  b)  ruoli  delle   specialita'   nautiche   e   dei
          sommozzatori. 
                2. Fermi restando i livelli  di  coordinamento  e  di
          sovraordinazione funzionale previsti dal presente  decreto,
          il personale specialista, quando interviene  congiuntamente
          al  personale  degli  altri  ruoli  che  espleta   funzioni
          operative,  effettua  le  valutazioni  di   competenza   in
          relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui
          e' direttamente responsabile. 
                3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma  1
          e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» 
              - Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5,  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito  in  legge  11  settembre
          2020, n. 120, si vedano le note alle premesse.