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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 335

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  21-11-1990

Art. 64

Indennità di rischio
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:
Livello 4 ................................................ L. 310.000 Livello 5 ................................................ L. 360.000 Livello 6 ................................................ L. 450.000 Livello 7 ................................................ L. 540.000 Livello 8 ................................................ L. 580.000 Livello 9 ................................................ L. 630.000
2. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennità non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Livello 1 ................................................ L. 90.000 Livello 2 ................................................ L. 110.000 Livello 3 ................................................
L. 130.000 Livello 4 ................................................ L. 180.000 Livello 5 ................................................ L. 210.000 Livello 6 ................................................ L. 250.000 Livello 7 ................................................
L. 310.000 Livello 8 ................................................ L. 330.000 Livello 9 ................................................ L. 360.000 Tale indennità non compete al personale del supporto tecnico-
amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.
3. Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.
4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio e la responsabilità per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennità del comma 1 è maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.
5. Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneità fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.
Nota all'art. 64:
- Il testo dell'art. 100 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, è il seguente:
Art. 100 (Indennità di rischio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:
Livello 4, Lire 250.000;
Livello 5, Lire 300.000;
Livello 6, Lire 400.000;
Livello 7, Lire 460.000;
Livello 8, Lire 500.000.
2. Le misure delle indennità predette assorbono tanto la indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennità mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986.
3. L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo- contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennità di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilità non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennità mensile è fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000.
5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 è fissata in L. 550.000 lorde mensili.
6. A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura è aumentata di L. 25.000 mensili.
7) Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni".