DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
Testo in vigore dal: 11-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 68. 
(Aspettativa per infermita'  -  Equo  indennizzo  per  perdita  della
         integrita' fisica dipendente da causa di servizio) 
 
  L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio  o  a  domanda,
quando sia accertata,  in  base  al  giudizio  di  un  medico  scelto
dall'amministrazione, l'esistenza  di  una  malattia,  che  impedisca
temporaneamente la regolare prestazioni del servizio. 
  Alle visite per tale accertamento  assiste  un  medico  di  fiducia
dell'impiegato, se  questi  ne  fa  domanda  e  si  assume  la  spesa
relativa. 
  L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per
la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per  piu'  di  diciotto
mesi. ((89)) 
  L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere  agli  opportuni
accertamenti sanitari. 
  Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto  all'intero  stipendio
per i primi dodici mesi ed  alla  meta',  di  esso  per  il  restante
periodo,  conservando  integralmente  gli  assegni  per  carichi   di
famiglia. 
  Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e'  computato  per
intero ai fini  della  progressione  in  carriera,  dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di  quiescenza
e previdenza. 
  Qualora   l'infermita'   che   e'   motivo   dell'aspettativa   sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane,  inoltre,  per
tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato  a  tutti
gli  assegni  escluse  le  indennita'  per  prestazioni   di   lavoro
straordinario. 
  Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio,  e'
a carico dell'amministrazione la spesa per la  corresponsione  di  un
equo indennizzo per la perdita dell'integrita'  fisica  eventualmente
subita dall'impiegato. 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349. (59) 
 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, come  modificato  dall'avviso  di
rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto  (con  l'art.  11,
comma 1) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo. 
  Si  intendeno,  pertanto,  ripristinati  i  commi  da  1  a  8,  in
precedenza erroneamente abrogati. 
  La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2021, n.
28  (in  G.U.   1ª   s.s.   10/03/2021,   n.   10),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui,  per
il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, non  esclude  dal  computo  dei  consentiti
diciotto  mesi  di  assenza  per  malattia  i  giorni   di   ricovero
ospedaliero o di  day  hospital  e  quelli  di  assenza  dovuti  alle
conseguenze certificate delle terapie".