LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
          (Disposizioni in materia di lavoro straordinario) 
 
   1.  Per  fronteggiare  esigenze  di  servizio   imprevedibili   ed
indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro  straordinario
prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000  ore  per  il
2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. (3) ((5)) 
   2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato nella
misura massima di lire 2.150 milioni per il  2000  e  di  lire  4.300
milioni a decorrere dal 2001. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 8-ter, comma 1)  che
"Per  fronteggiare  imprevedibili  e  indilazionabili   esigenze   di
servizio del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a  259.890  ore  per  l'anno
2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  20,  comma  3)
che "Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente  e  alle
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco nonche' al correlato  addestramento  operativo,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del  decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla  legge  8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno  2021  e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20,  comma  15)  che  "Gli  effetti
giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono  dal  1°
gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi  hanno  effetto
esclusivamente con riferimento ai  periodi  contributivi  maturati  a
decorrere dalla medesima data".