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LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal: 11-11-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
               Potenziamento delle dotazioni organiche

  1.  Al  fine  di  conseguire  piu'  elevati livelli di efficienza e
flessibilita'  nell'espletamento  delle  attribuzioni  e  dei compiti
spettanti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' per
assicurare   lo   svolgimento   delle   funzioni   ispettive  di  cui
all'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
la   dotazione   organica  della  qualifica  di  dirigente  dell'area
operativa  tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le
funzioni   ispettive  possono  essere  conferite,  nei  limiti  degli
ordinari  stanziamenti  di  bilancio appositamente previsti, anche ai
dirigenti  delle  altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  con  decreto  del  Ministro dell'interno, su proposta del
direttore  generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sentito l'ispettore generale capo.
  2.  La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende
le   quattro   unita'   di  livello  dirigenziale  generale  previste
dall'articolo  36  della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni,  e  dall'articolo  49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della
legge  23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma
2-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  27 ottobre 1997, n. 364,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e  l'articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
dicembre  1975,  n.  805.  Alle  relative  esigenze  provvede  in via
ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3.  Per  fronteggiare  le  piu'  urgenti esigenze del servizio, con
particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito
della  riclassificazione  degli  scali  e  all'istituzione di presidi
antincendio  presso  gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi
provinciali  nelle  nuove  province,  la dotazione organica del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  29  aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 26 novembre 1997, e'
incrementata  di  1.301  unita',  per un totale complessivo di 32.895
unita',  ivi  compresi  i  dodici  dirigenti  e  i  quattro dirigenti
generali  di  cui,  rispettivamente,  al comma 1 e al comma 2. Per le
esigenze  funzionali  relative  alla  gestione  amministrativa  degli
uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono  istituiti  nell'area  di  supporto  amministrativo-contabile  i
profili   professionali  di  funzionario  amministrativo  della  VIII
qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica
funzionale,  i  cui  contenuti professionali saranno stabiliti con il
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4.  Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di
cui  al  comma  3  sono  determinati  nel limite della misura massima
complessiva  di  lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a
decorrere dal 2001.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri si
provvede  alla  distribuzione  per  profilo professionale e qualifica
delle  unita'  di personale considerate ai fini dell'incremento della
dotazione organica.
  ((6.  Alla  copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  si  puo'  provvedere,  in  caso di specifica
richiesta  da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli
appartenenti  ai  corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di
Bolzano    e    della   regione   Valle   d'Aosta,   previo   assenso
dell'amministrazione autonoma di provenienza)).
  7.  Alla  copertura  dei  posti  previsti in aumento nel profilo di
vigile  del  fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima
attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando
le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili
iscritti  nei quadri del personale volontario che alla data del bando
abbiano  prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in
possesso   delle   qualita'  morali  e  di  condotta  in  conformita'
all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito  dall'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  27  aprile  1993,  n.  233,  e al decreto del Ministro
dell'interno  3  maggio  1993,  n.  228.  Il  limite  di  eta' per la
partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni.
  8.  La  graduatoria  dei  concorsi  per titoli di cui al comma 7 e'
formata  attribuendo  punti  0,30 per ogni ulteriore periodo di venti
giorni   e   punti  0,50  per  il  possesso  di  una  delle  seguenti
specializzazioni  professionali:  padrone di barca, motorista navale,
specialista   di  elicottero,  pilota  di  elicotteri,  sommozzatore,
radioriparatore.
  9.  Per  la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996
nel  profilo  professionale  di  ragioniere dopo l'espletamento delle
procedure  di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge sia gia' stata emanata la
normativa  che  disciplina le relative procedure si provvede mediante
l'assunzione   a   domanda,   previo   assenso   dell'Amministrazione
competente,  dei  candidati  risultati  idonei  nella graduatoria del
concorso  a  109  posti  di  ragioniere  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52
del 2 luglio 1993.
  10.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  9, della legge 27
dicembre  1997,  n.  450,  e'  incrementato  di lire 12.500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
  11.  Le  assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno
luogo  in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di
personale  previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.