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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 450

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2000)
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Testo in vigore dal:  19-9-2000
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Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.(2)
((3))
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85. (2)
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi.
Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
14. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1998, n. 449 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonché alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 10) che " La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 agosto 2000, n. 246 ha disposto (con l'art.1 , comma 10) che "Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000".