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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/2024)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 98

Straordinario
1. Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di 140 ore pro-capite.
2. Col medesimo provvedimento è determinata una ulteriore attribuzione annua di 80.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili. (6) (7)
((9))
3. Lo stanziamento di bilancio, da stabilirsi in non oltre il corrispettivo di ore specificato nei commi 1 e 2, è destinato a fronteggiare ogni prestazione oltre l'orario d'obbligo, fatta eccezione per quelle da rendersi in caso di calamità.
4. Ferma restando annualmente la spesa complessiva nel limite dello stanziamento di bilancio, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono determinati in sede di contrattazione decentrata nazionale.

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 10 agosto 2000, n. 246 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001."
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 10 agosto 2000, n. 246, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8-ter, comma 1) che "Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 10 agosto 2000, n. 246, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 20, comma 3) che "Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022";
- (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".