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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. 177

Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. (22G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022
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vigente al 07/09/2023
Testo in vigore dal:  6-12-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che recita: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante: regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'automotive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
b) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
d) CRD: il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;
e) Direzione generale per la motorizzazione: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate;
h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada;
i) ACI: l'Automobile Club d'Italia;
l) PRA: il Pubblico registro automobilistico;
m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
n) FD: la firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.
2. Si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)»
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1991.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 7 agosto 2003, S.O. n. 128/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
n. 134.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 dell'11 agosto 2021.

Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 1 (Documento unico di circolazione e di proprietà). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero.
L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso):
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.-Si riporta l'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso):
- Si riporta l'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - (Omissis)
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili):
«Art. 6 (Dipartimento per la mobilità sostenibile).
- 1. Il Dipartimento per la mobilità sostenibile è articolato nelle seguenti direzioni generali:
(Omissis)
3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonché della base dati degli eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unità da diporto, ispettori delle revisioni, nonché degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;
n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.».
«Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.), è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati come tali dalla normativa di settore, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».