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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2023)
Testo in vigore dal:  27-9-2020
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Art. 3

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate
((al riciclaggio,))
al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato
((, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,))
ai sensi degli , che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C
((della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006))
;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B
((della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006))
;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) sostanza pericolosa: le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati ;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei,
((individuati come tali dalla normativa di settore,))
conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.