DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 216 
                      (operazioni di recupero) 
 
   1. A condizione che  siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214,  commi  1,  2  e  3,
l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  inizio  di
attivita' alla provincia territorialmente competente.  Nelle  ipotesi
di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo  227,  comma  1,
lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,  da  parte
della provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entro
sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 
   2. Le condizioni e le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1,  in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: 
    a) per i rifiuti non pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo; 
     3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed  ai  metodi  di  recupero,  i
rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la   salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che  potrebbero  recare
pregiudizio all'ambiente; 
    b) per i rifiuti pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite  di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed  al  tipo  di  attivita'  e  di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito; 
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero; 
     5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
al tipo ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi  siano  recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
   3. La provincia iscrive in un apposito  registro  le  imprese  che
effettuano la comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e,  entro  il
termine di cui al comma 1,  verifica  d'ufficio  la  sussistenza  dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di  inizio  di  attivita',  a   firma   del   legale   rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1; 
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti; 
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
    d) lo stabilimento, la  capacita'  di  recupero  e  il  ciclo  di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di  eventuali
impianti mobili; 
    e) le caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  dai
cicli di recupero. 
   4. Qualora la competente Sezione regionale  dell'Albo  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni  di  cui  al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre,  con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero  di  prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato  non  provveda  a  conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti  entro  il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma  1  deve  essere  rinnovata  ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero. 
   6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente   articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle  norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione  in
relazione alle attivita' di recupero degli  stessi,  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo   269   in   caso   di   modifica   sostanziale
dell'impianto. 
 7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano
integralmente le norme ordinarie per il  recupero  e  lo  smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero. 
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),  e  dei  limiti  delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e  fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili  sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e  misure
relative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti   da
disposizioni legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione  dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti,  nonche'  come  combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto  anche  conto  del  prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle  centrali  elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni  di  trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti  e  di  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle
relative disposizioni di recepimento. 
 8-bis. Le operazioni di messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi
individuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solo
se effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto. 
   8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme  tecniche
di  cui  ai  commi  1,  2  e  3   stabiliscono   le   caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove  sono  effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  nonche'
le modalita' di stoccaggio e  i  termini  massimi  entro  i  quali  i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 
  ((8-quater.  Le   attivita'   di   trattamento   disciplinate   dai
regolamenti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi  di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono  sottoposte  alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
decreto e dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto delle norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione)). 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
38) che "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da:  "La  sezione
regionale  dell'Albo"  fino  a  "disporre"  sono   sostituite   dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto  delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".