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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2023)
Testo in vigore dal: 9-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
  Vista  la  decisione  della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per   le   loro  relazioni  sull'attuazione  della  citata  direttiva
2000/53/CE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio
2002,  relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  3,  della citata
direttiva 2000/53/CE;
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno
2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio
2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali
per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Ritenuto  che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio
2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso,
come  definiti  all'articolo  3,  comma  1, lettera b), e ai relativi
componenti  e  materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e'
stato  mantenuto  o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto
che  esso  e'  dotato di componenti forniti dal produttore o di altri
componenti  il  cui  montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
  2.   Ai  veicoli  a  motore  a  tre  ruote  si  applicano  solo  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 5, commi 1 e 3, ((all'articolo 5,
comma 15,)) e all'articolo 6.
  3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
lettera   a),   secondo   trattino,  della  direttiva  70/156/CEE,  e
successive  modificazioni,  non  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
  4.  E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare,
di  sicurezza  e  di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore,
nonche' di protezione del suolo e delle acque.