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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020
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Testo in vigore dal:  27-9-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);
Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;
d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
h) all'articolo 5, comma 3:
1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull'intero territorio nazionale,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;
i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;
l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare»;
m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «è previsto» sono sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
p) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) alla lettera a), le parole «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;
3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;
q) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»;
r) all'articolo 6, comma 4:
1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;
2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;
3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
s) all'articolo 6, comma 5:
1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana o della provincia»;
3) alla lettera b), le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;
t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;
u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia» e le parole «all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;
v) all'articolo 6, comma 8:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.»;
2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001» e le parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
z) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.»;
aa) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
bb) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole «comunicano annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e»;
cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;
dd) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole «informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza e la»;
ee) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;
gg) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3.
Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.»;
hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;
ii) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
ll) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.
Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»;
mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
nn) all'articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia»;
oo) all'articolo 15, comma 6:
1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
pp) all'articolo 15, comma 7:
1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;
2) dopo le parole «del veicolo fuori uso» sono aggiunte le seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.»;
qq) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.»;
rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) è abrogata;
ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2. è sostituito dal seguente:
«1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione così recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.».
- La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2006, n. 86.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento ordinario n. 96.
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall'art. 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati come tali dalla normativa di settore, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4 (Prevenzione). - 1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione .
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'art. 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la città metropolitana o la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo dello stesso art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è subordinata a preventiva ispezione da parte della città metropolitana o della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle norme tecniche previste dall'art. 214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Nel caso che la città metropolitana o la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.
7. La città metropolitana o la provincia trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad ISPRA e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.
Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). - 1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'art. 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero.
Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la messa in sicurezza e la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
2.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'art. 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'art. 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.
3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
4. L'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, le informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art. 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, , come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art. 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La città metropolitana o la provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'art. 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.
6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001.
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis) recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3, comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.
12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
- Il testo dell'Allegato I, punti 1 e 2 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato I
(art. 6, commi 1 e 2)
Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
a) abrogata;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro;
f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.
2.2. Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
(Omissis).».