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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
Testo in vigore dal:  7-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Presenza qualificata
1. Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell'art. 12.
((2a))


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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".