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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 64


(Obbligo di permanenza e reperibilità)

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.
Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze annate dello Stato.