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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 150

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2002)
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Testo in vigore dal:  6-5-1987

Art. 7

Servizio giornaliero, notturno e festivo
1. Il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
2. Tale supplemento non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Gli importi dell'indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno.
4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 7, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (Aumento della misura dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato), è il seguente:
"Art. 2. - A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di L. 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di L. 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.
Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300.
Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.
È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607".

Nota all'art. 7, comma 2:
Il testo degli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 88 (Aspettativa per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.
I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza".
"Art. 90 (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale Fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".