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LEGGE 28 aprile 1975, n. 135

Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1995)
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Testo in vigore dal:  7-10-1995
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Art. 2


A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.
Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300.
Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.
È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.(2)(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10aprile 1987 n. 150 ha disposto (con l'art. 7) che "1.
Il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. 2. Tale supplemento non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Gli importi dell'indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ha disposto (con l'art. 11 commi 1 e 2) che "Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell'art. 12"; (con l'art. 12 commi 1 e 2) che "Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto".
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AGGIORNAMENTO (4)
D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 come modificato dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11 commi 1 e 2) che "a decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui al suddetto articolo è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".