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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
Testo in vigore dal: 15-6-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675; 
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,
numeri 335, 336, 337 e 338; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569; 
  Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo  1984,  n.
69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica  in  data  3
agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1989, che ha  designato  i  componenti  delle  delegazioni  trattanti
l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato; 
  Visto  l'accordo  raggiunto  in  data  22  dicembre  1989  tra   la
delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P.  (Sindacato
italiano unitario lavoratori  Polizia),  S.A.P.  (Sindacato  autonomo
Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti  Polizia),
A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima,
con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi 
dell'art. 95, primo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 26 febbraio 1990; 
  Visto il decreto-legge 1› giugno 1990, n.  127,  recante  copertura
delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il  triennio
1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 1990; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Area di applicazione e durata 
  1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli  della
Polizia di Stato esclusi i dirigenti. 
  2. Il presente regolamento  si  riferisce  al  periodo  1›  gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1›  luglio
1988, fatte salve le diverse decorrenze  espressamente  previste  nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  della legge n. 121/1981, aggiornato con le
          successive modificazioni ed  integrazioni,  di  cui  -  tra
          l'altro  -  alle  leggi 24 novembre 1981, n. 675, 12 agosto
          1982, n. 569, 10 ottobre 1986,  n.   668,  recante:  "Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza",
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987.
             -  I  D.P.R.  24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338
          sono pubblicati nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982.
             -  Il  D.L. n. 387/1987, recante: "Copertura finanziaria
          del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,
          n.  150,  di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
          relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
          agli  altri Corpi di Polizia", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1987. La  relativa  legge
          di  conversione  20  novembre  1987,  n. 472, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21  novembre  1987.  Il
          testo   del  decreto-legge,  coordinato  con  la  legge  di
          conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288,
          del 10 dicembre 1987.
             -  Il D.P.R. n. 234/1988, recante: "Norme risultanti dal
          protocollo di intesa sottoscritto in data  15  giugno  1988
          tra   la   delegazione   governativa  e  le  organizzazioni
          sindacali del Personale della Polizia di Stato SIULP e SAP,
          in  materia  di  graduale riduzione dell'orario settimanale
          del  predetto  personale",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 1988, n. 150.
             -  Si  trascrive  il  testo del primo comma dell'art. 95
          della legge n. 121/1981:
             "Art.  95.  (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali
          previsti dalla presente  legge  vengono  stipulati  da  una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro dell'interno e  dal  Ministro
          del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati,
          e  da  una  delegazione  composta  da  rappresentanti   dei
          sindacati  di polizia maggiormente rappresentativi su scala
          nazionale".