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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
Testo in vigore dal:  15-6-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;
Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Visto il decreto-legge 1› giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo della legge n. 121/1981, aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni, di cui - tra l'altro - alle leggi 24 novembre 1981, n. 675, 12 agosto 1982, n. 569, 10 ottobre 1986, n. 668, recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987.
- I D.P.R. 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982.
- Il D.L. n. 387/1987, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1987. La relativa legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1987. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1987.
- Il D.P.R. n. 234/1988, recante: "Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del Personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1988, n. 150.
- Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981:
"Art. 95. (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale".