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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  21-11-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.
(( È autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa: ))
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonché all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.