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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 150

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2002)
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Testo in vigore dal:  6-5-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.
2. La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.