LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 43. 
                       (Trattamento economico) 
 
  Il trattamento economico del  personale  della  Polizia  di  Stato,
esclusi i dirigenti, e'  stabilito  sulla  base  di  accordi  di  cui
all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,   ferma   restando   la
necessita' di  approvazione  per  legge  delle  spese  incidenti  sul
bilancio dello Stato. 
  Gli accordi sono triennali. 
  Il trattamento economico del  personale  che  espleta  funzioni  di
polizia e' costituito dallo stipendio del livello  retributivo  e  da
una  indennita'  pensionabile,  determinata  in  base  alle  funzioni
attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche'  alla
responsabilita' e al rischio connessi al servizio.(47) (48) ((53)) 
  Alle trattative per la determinazione del trattamento economico  di
cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e
nelle forme previsti dall'articolo 95. 
  Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi  di  stipendio,  in
maniera  che  la   progressione   economica   sia   sganciata   dalla
progressione di carriera. 
  L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno  personale  di
funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11  luglio  1980,  n.
312. 
  Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,  le  qualifiche
dei  ruoli  del  personale  che  espleta  funzioni  di  polizia  sono
distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980,
n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto  dell'entrata  in  vigore
della presente legge, come segue: 
    a) IV livello: agente, agente seconda  qualifica,  assistente  di
prima, assistente di seconda; 
    b) V livello:  assistente  di  terza,  sovrintendente  di  prima,
sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; 
    c) VI livello: sovrintendente  di  quarta,  ispettore  di  prima,
ispettore di seconda; 
    d) VI livello-bis: ispettore di  terza;  a  detta  qualifica  del
ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al
VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento  previsto  per
il VII livello; 
    e) VII livello: ispettore di quarta;  prime  due  qualifiche  del
ruolo direttivo; 
    f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; 
    g) VIII livello-bis: qualifica apicale  del  ruolo  direttivo;  a
detta qualifica del ruolo  direttivo  e'  attribuito  il  livello  di
stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11
luglio 1980, n. 312.(18)(27) 
  Nella qualifica apicale del ruolo  direttivo  sono  inquadrati  gli
appartenenti alla  terza  qualifica  con  4  anni  di  anzianita'  di
qualifica. 
  Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia  di  finanza  e'  attribuito  il  trattamento
economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. 
  Al personale civile di pubblica sicurezza, che  per  effetto  della
promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155  della  legge
11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica  di  vice  questore  del
ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento  economico  fissato
dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312. 
  Nella prima  applicazione  della  presente  legge  e'  concesso  al
personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile,
come anticipazione del riconoscimento delle  anzianita'  di  servizio
maturate  nelle  carriere  di   provenienza,   da   effettuarsi   con
gradualita' entro tre fasi. La misura di  tale  assegno  deve  essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio  maturata  al  1
gennaio 1978. 
  Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del  passaggio
dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno
stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato  nel  ruolo  e  nel
grado o  qualifica  di  provenienza,  viene  attribuito  nel  livello
retributivo del nuovo ruolo, anche mediante  attribuzione  di  scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o  scatto  di  importo  pari  a
quello percepito nel livello di provenienza. 
  Per le esigenze funzionali dei servizi  di  polizia,  in  relazione
alle  disponibilita'  effettive   degli   organici,   viene   fissato
annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di  prestazioni
orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. 
  Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il
compenso per il lavoro  straordinario  vanno  determinati  in  misura
proporzionale alla retribuzione mensile. 
  La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio  puo'
essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il  servizio,
secondo modalita' prestabilite e a favore  di  limitate  aliquote  di
personale. 
  Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di
Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi
primo e secondo dell'articolo 16. 
  L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli
delle altre forze  di  polizia  di  cui  ai  commi  primo  e  secondo
dell'articolo 16 avviene  sulla  base  della  tabella  allegata  alla
presente legge.(22) 
  Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari
attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo  esercizio,  con
divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per  effetto  del
possesso di qualificazioni o specializzazioni. 
  Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali dei ruoli indicati  nella  presente  legge  e  categorie
equiparate e' regolato dalla  legge  10  dicembre  1973,  n.  804,  e
successive modifiche ed integrazioni, e dalle  norme  della  presente
legge. 
  Ai commissari del Governo delle province di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' ai prefetti e ai  direttori  centrali  del  Ministero  spetta
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il
periodo  in  cui  si  trovano  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  a
disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile  nella  misura
del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo  complessivo
inferiore a cinque anni. 
  Per il personale indicato al comma  precedente,  in  servizio  alla
data del 25 aprile 1981,  l'indennita'  e'  pensionabile  solo  nella
misura del 50 per cento ove  la  stessa  sia  stata  percepita  o  le
suddette funzioni siano state esercitate per un  periodo  complessivo
inferiore a cinque anni. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 
  Al personale  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento  della  pubblica
sicurezza o negli  uffici  dipendenti  dalle  autorita'  nazionali  e
provinciali di pubblica sicurezza,  nonche'  al  personale  di  altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio  per  il
coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta  una
indennita' mensile speciale non pensionabile di  importo  complessivo
pari al cinquanta  per  cento  di  quella  di  cui  al  terzo  comma.
L'indennita'  speciale  non  compete  al  personale   che   beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. 
  Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso  per  il
lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le
corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. 
  Fino a  quando  non  sara'  determinato  il  trattamento  economico
mediante  gli  accordi   di   cui   all'articolo   95,   l'indennita'
pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla  indennita'
mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre  1970,  n.  1054,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  corrisposta  con   le   modalita'
prescritte dalla legge stessa. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 21 settembre 1987  n.  387,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 1987 n. 472, ha disposto (con l'art. 2 comma 21)
che "a decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai  commi
ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della  legge  1  aprile
1981, n. 121, si intendono riferite  anche  alle  misure  orarie  del
compenso per il lavoro straordinario". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 7 agosto 1990 n. 232, ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che
"A decorrere dal 1  luglio  1988  ai  vice  questori  aggiunti  della
Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati  e'  attribuito,  in
sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui
all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981
n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello  retributivo  nelle
misure annue lorde sottoindicate: 
    a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000; 
    b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000; 
    c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 giugno 1991  n.  277  (in
s.s.  relativa  alla   G.U:   19/06/1991   n.   24)   ha   dichiarato
l'illegittimita' "dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge  1
aprile 1981, n. 121". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 7 agosto 1990 n. 232, come modificata dal il D.P.R. 31 luglio
1995, n. 395, ha disposto (con l'art. 22) che "gli stipendi stabiliti
dal suddetto art. 22, sono  incrementati  a  regime,  delle  seguenti
misure mensili lorde: 
    

 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 102.000
        " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 107.000
        "  V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 113.000
        " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
        " VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 131.000
        " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 139.000
        " VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 150.000
        " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 161.000
        " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000
    
 
Tali aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti 
stipendiali mensili lordi: 
 
    

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000
       " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 82.000
        " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 86.000
       " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.000
       " VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
       " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 106.000
       " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
       " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000"
    
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art.  45,  comma
13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017,  i  valori  dell'indennita'
mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica  di
sostituto  commissario  e  qualifiche  e  gradi  corrispondenti  sono
determinati nella misura lorda mensile di euro  798,40.  Allo  stesso
personale, con la medesima decorrenza e fino al  30  settembre  2017,
continua ad applicarsi  il  parametro  stipendiale  previsto  per  la
denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche
corrispondenti,  di  cui  alla  tabella  1,   allegata   al   decreto
legislativo 30 maggio 2003, n.  193,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile  pensionabile  di
cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle  seguenti
misure mensili  lorde,  per  tredici  mensilita',  al  personale  che
riveste i seguenti gradi e qualifiche: 
    a) Generale di Corpo d'armata: € 1.322,05; 
    b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: € 1.267,52; 
    c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: € 1.164,95; 
    d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel
ruolo: € 1.164,95; 
    e) Colonnello/Primo Dirigente: € 1.002,19; 
    f)  Tenente  Colonnello/Vice  Questore  con  ventitre'  anni   di
servizio nel ruolo: € 1.164,95; 
    g) Tenente Colonnello/Vice Questore: € 1.002,19; 
    h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio
nel ruolo: € 1.164,95; 
    i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni  di  servizio
nel ruolo: € 1.002,19; 
    j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: € 830,60." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 45, comma  13
del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018,  le
misure dell'indennita'  pensionabile  di  cui  agli  articoli  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45,
comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
95, sono incrementate e rideterminate nei  seguenti  importi  mensili
lordi: 
 
    

=====================================================================
|                                      |                |  Importi  |
|                                      |   Incrementi   |  mensili  |
|              Qualifiche              | mensili lordi  |   lordi   |
+======================================+================+===========+
|Commissario Capo/ Commissario Capo    |                |           |
|penitenziario                         |     52,98      |  868,08   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Commissario/Commissario penitenziario |     51,50      |  859,20   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Commissario / Vice commissario   |                |           |
|penitenziario                         |     50,38      |  825,38   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario "coordinatore"  |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario                 |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore (con 8 anni)      |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore                   |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo (con 10 anni)          |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo                        |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore                             |     48,92      |  779,02   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Ispettore                        |     47,38      |  754,58   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo "coordinatore"    |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo (con 4 anni nella |                |           |
|qualifica)                            |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo                   |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente                        |     47,87      |  731,77   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Sovrintendente                   |     47,84      |  728,34   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo "coordinatore"        |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo (con 5 anni nella     |                |           |
|qualifica)                            |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo                       |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente                            |     44,17      |  606,57   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente scelto                         |     44,14      |  563,44   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente                                |     43,90      |  531,70   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+"

    
 
  - (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le
misure dell'indennita' pensionabile  di  cui  agli  articoli  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45,
comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
95, sono incrementate e rideterminate nei  seguenti  importi  mensili
lordi: 
 
 
    

=====================================================================
|                                     |                 |  Importi  |
|                                     |   Incrementi    |  mensili  |
|         Gradi ed equiparati         |  mensili lordi  |   lordi   |
+=====================================+=================+===========+
|Capitano                             |      52,98      |  868,08   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Tenente                              |      51,50      |  859,20   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Sottotenente                         |      50,38      |  825,38   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente "carica                 |                 |           |
|speciale"/Luogotenente "cariche      |                 |           |
|speciali"                            |      51,50      |  849,90   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente                         |      51,50      |  849,90   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo     |                 |           |
|Aiutante (con 8 anni)                |      50,90      |  840,00   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo     |                 |           |
|Aiutante                             |      50,90      |  840,00   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo capo                     |      50,48      |  803,98   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo ordinario                |      48,92      |  779,02   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo                          |      47,38      |  754,58   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo "qualifica speciale" |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo (con 4 anni nel      |                 |           |
|grado)                               |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo                      |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere                           |      47,87      |  731,77   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Vice Brigadiere                      |      47,84      |  728,34   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto "qualifica speciale"|      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto (con 5 anni nel     |                 |           |
|grado)                               |      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto                     |      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato                            |      44,17      |  606,57   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere scelto/Finanziere scelto |      44,14      |  563,44   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere/Finanziere               |      43,90      |  531,70   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+"

    
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4,  comma  1
del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art.  45,
comma 13 del D.Lgs.  29  maggio  2017,  n.  95,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  febbraio
2021, le misure dell'indennita' pensionabile di  cui  all'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,  n.  39,
sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
            Parte di provvedimento in formato grafico". 
 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 20, comma  1
del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art.  45,
comma 13 del D.Lgs.  29  maggio  2017,  n.  95,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere  dal  1°  febbraio
2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui  all'articolo  20
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,  n.  39,
sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
            Parte di provvedimento in formato grafico".