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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 21-11-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  43,  primo  comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  procedere
all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e
della   programmazione  economica,  del  tesoro  e  per  la  funzione
pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  ((  E'  autorizzata  la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno
finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988
e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa: ))
    a)  all'applicazione  del decreto del Presidente della Repubblica
10  aprile  1987,  n.  150, di attuazione dell'accordo intervenuto in
data  13  febbraio  1987  tra  il Governo e i sindacati del personale
della  Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori
della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di
trattamento  economico  concernente  il  personale  della  Polizia di
Stato,   nonche'   all'estensione,   fatta  salva  ogni  disposizione
contenuta  nel  presente  provvedimento relativa alla sola Polizia di
Stato,  dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma
dei  carabinieri,  al  Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli
agenti  di  custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per
effetto  dell'articolo  43  della  legge  1  aprile  1981,  n. 121, e
successive modificazioni e integrazioni;
    b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.