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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1988, n. 234

Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/06/1988
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Testo in vigore dal:  29-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983, concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato;
Considerato che con il punto IX del suddetto accordo è stato convenuto tra le parti di riaprire, entro il 31 gennaio 1988, la trattativa ai sensi dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per una graduale riduzione dell'orario di lavoro settimanale del personale della Polizia di Stato fino a trentasei ore;
Visto il protocollo di intesa sottoscritto il 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1 maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicmbre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
La legge n. 121/1981, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo relativo all'art. 95:
"Art. 95 (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti".
Note all'art. 1:
- L'art. 63 della legge n. 121/1981 è così formulato:
"Art. 63 (Orario di servizio). - L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive".
- Il secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 69/1984 prevede che: "A decorrere dalle date indicate dal comma precedente (1 maggio 1984 e 1 ottobre 1984, n.d.r.), i
turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali.
La differenza tra l'orario indicato al primo comma (trentanove ore settimanali e trentotto ore settimanali, n.d.r.) e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario".